Ruoli C.d.s

Ultima modifica 14 dicembre 2018

INFORMAZIONI UTILI PER MULTE CARICATE IN CARTELLE DI PAGAMENTO

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO CONTRO:

  • CARTELLE DI PAGAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
  • RICHIESTA DI DISCARICO DELLE SOMME A RUOLO (consigliata)

Il contribuente con urgenza può presentare direttamente al Comando Polizia Municipale istanza amministrativa di discarico delle somme iscritte a ruolo per motivi formali (restando esclusa ogni valutazione in merito all’infrazione) come ad es.: sanzione pagata nei termini, notifica del verbale mancante o erronea, veicolo non di proprietà al momento dell’infrazione a causa del mancato aggiornamento dei registri P.R.A. o rubato, errori materiali nella compilazione della cartella di pagamento (intestazione o infrazione diversa da quella reale, importo superiore a quello dovuto, calcolo erroneo degli interessi, pendenza di ricorso tempestivamente proposto avverso il verbale), prescrizione, morte del trasgressore. In tal caso dovrà allegare in originale la documentazione comprovante i motivi addotti nonché copia integrale della cartella di pagamento.

OPPOSIZIONE AL RUOLO

  • Quando presentare ricorso: Il contribuente che vuole contestare la cartella di pagamento può proporre opposizione entro 30 giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
  • A chi presentare il ricorso: Il contribuente può presentare ricorso al Giudice di Pace di Terralba (competente per il territorio) depositando nella Cancelleria dello stesso Giudice un atto di opposizione in carta semplice con allegata la cartella impugnata. Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt.22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n°689.
  • Dati da indicare nel ricorso: Nel ricorso, indirizzato al Giudice di Pace competente (vd. sopra), il contribuente deve indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, la rappresentanza legale (se chi propone ricorso è una società o un ente), la residenza o il domicilio nella comune sede del giudice, il numero della cartella impugnata, i motivi del ricorso e le conclusioni.

Il contribuente può stare in giudizio personalmente senza l’ausilio di avvocato o altro difensore.

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Quando, come e a chi presentare ricorso: Il contribuente che vuole opporsi alla esecuzione conseguente alla notifica della cartella di pagamento può proporre ricorso al Tribunale di Oristano in funzione di Giudice dell’Esecuzione entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa cartella, ai sensi dell’art.615 e ss. c.p.c.

OPPOSIZIONE AI SINGOLI ATTI ESECUTIVI
Quando, come e a chi presentare ricorso: Il contribuente che vuole opporsi a singoli atti esecutivi posti in essere dal concessionario può proporre ricorso al Tribunale di Oristano in funzione di Giudice dell’Esecuzione entro 30 giorni dal compimento dell’atto impugnato, ai sensi dell’art.617 e ss. c.p.c.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente, contestualmente alla presentazione dei ricorsi, può avanzare istanza di sospensione dell’esecuzione direttamente al Giudice e all’Ente creditore che ha emesso il ruolo.
Salvo ulteriore disposizione, presso il Comando di Polizia Municipale, in via Baccelli n°8 a Terralba (Tel.0783/81861), tutti i giorni feriali con orario 08-11, è possibile acquisire le informazioni utili.
Responsabile del procedimento è l’istruttore Liggi Manuela.

Terralba, lì 09 novembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziano Figus)

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