Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati
Ultima modifica 13 febbraio 2023
Si tratta di contributi a fondo perduto concessi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/89 e L. R. 32/91 e per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici "post 1989" - Delibera G.R. n.11/22 del 24/03/2021) ove stabilmente risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti o non vedenti.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio) o immobili o porzioni degli stessi, in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento);
I cittadini interessati all’abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è ubicato l'immobile, ENTRO IL 1° MARZO di ogni anno.
La domanda dovrà essere presentata al protocollo del Comune, prima della realizzazione dell’opera.
Il contributo può essere erogato per: una singola opera (es. realizzazione di una rampa d’accesso) o per un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che impediscano l’accesso ai soggetti non deambulanti (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto, rampa di scale).
Al fine dell’ottenimento del contributo gli interessati devono presentare, entro il 1° marzo di ogni anno, istanza in carta resa legale, al Sindaco del Comune di Terralba su apposito modulo reperibile presso l'ufficio amministrativo dei Servizi Territoriali alla Persona, 1° piano palazzo comunale, con allegata la seguente documentazione:
A) certificato in carta libera debitamente sottoscritto da un medico da cui risulti (art. 4.6 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989):
a) L’handicap dell’avente diritto al contributo;
b) La patologia da cui tale handicap deriva;
c) Le obiettive difficoltà che ne derivano.
• nel caso di invalidità totale con difficoltà di deambulazione si deve allegare anche la relativa certificazione della A.S.L, (la presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui al punto A)
Inoltre, alla domanda deve essere:
- applicata la marca da bollo.
- allegata l’eventuale copia del verbale dell’assemblea condominiale o la richiesta scritta presentata al condominio a seconda della fattispecie di cui all’art. 3.2 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989.
- eventualmente allegata l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio.
- allegata autocertificazione che:
• indichi dove è ubicata l’abitazione oggetto di intervento;
• descriva sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa: il comune dovrà verificare la congruità sia dell’opera (per realizzare la quale si chiede il contributo) rispetto agli ostacoli presenti nell’abitazione, sia della spesa effettivamente sostenuta rispetto alla realizzazione dell’opera valutata “congrua”;
• attesti che l’intervento non è stato eseguito né è in corso di esecuzione;
• dichiari l’eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera, nel qual caso l’erogazione complessiva non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per realizzare l’opera;
• dichiari l’eventuale concessione di contributi per lo stesso alloggio e stessa funzione ai sensi della L. 13/89 in anni precedenti, in tal caso, il contributo è determinato tenendo in considerazione i precedenti contributi.
Per informazioni ed accesso agli atti Ufficio amministrativo e Sociale dei Servizi Territoriali alla Persona
Referenti:
Istruttore Amministrativo Sig.ra Doloretta Mocci Tel 0783/853011